Accesso Civico

Dettagli del documento

Descrizione

L'art.5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 che prevede l'obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la lo

Informazioni

Modalità di Attivazione:

Su istanza di parte

Come si richiede:

compilando la relativa richiesta di accesso

Tempi:

L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Silenzio d'Assenso:

No

Spese a carico dell'Utente:

La richiesta di accesso civico è gratuita.

Documentazione da Presentare:

Istanza di accesso civico Documento di identità del richiedente

Strumenti di tutela previsti dalla legge a favore dell’interessato:

La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104 così come modificato con successivo D.L. 33/2013.

Riferimenti Legislativi(Normativa):

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33

Ultimo aggiornamento

Ultima modifica avvenuta il giovedì 11 gennaio 2024, 11:11

Creazione

Inserito sul sito il lunedì 27 gennaio 2014 alle ore 09:53:00 per numero giorni 3982

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