Adottare un animale

Chi intende adottare un cane deve essere consapevole dell'impegno che tale scelta comporta, conoscerne le esigenze etologiche e fisiologiche dell'animale è necessario ma non sufficiente. Gli animali ospitati nei canili, sono cani che hanno subito numerosi traumi: la perdita del proprietario, l'attuale condizione di prigionia, dovuta al loro soggiorno presso i canili rifugio ad esempio e chissà quali altre vicissitudini sopportare durante il loro periodo di randagismo, che noi non conosciamo e lui, il nostro amico, non sarà mai in grado di raccontarci ma sicuramente lo si riuscirà a percepire dal suo sguardo. C'è poi da considerare l'aspetto caratteriale in quanto ci sono cani che dimostrano da subito una forte capacità di adattamento al nuovo padrone e altri meno. Bisogna pertanto essere molto pazienti e disposti a riversare tutto il nostro affetto sul nostro nuovo amico per conquistare la sua fiducia giorno dopo giorno.

L'AFFIDO DI CANI RANDAGI
Disciplinato dal decreto del Ministero della Sanità 14.10.1996

I cani randagi accalappiati vengono ricoverati e trattenuti per un periodo non inferiore a 10 giorni presso le strutture del canile sanitario per il periodo di controllo sanitario, identificazione registrazione e tatuaggio, nel caso in cui l'animale ne sia sprovvisto, successivamente il cane randagio viene trasferito presso il canile rifiugio.

Le strutture predette possono dopo tale periodo procedere ad affidare gli animali in esse collocati solo a soggetti privati che offrano garanzie di buon trattamento.

Il servizio di cattura e custodia dei cani rinvenuti randagi e successivo ricovero presso le strutture del canile sanitario nonchè il servizio di canile rifugio, a decorrere dall'1.1.2007 e per anni tre, viene svolto in convenzione con l'E.N.P.A. di Torino (Ente Nazionale Protezione Animali) - sezione di Chieri Strada del Tario n. 6 tel. 011-8122894 fax 011-8127482.


L'AFFIDO DEGLI ANIMALI PUO' AVVENIRE:
 In forma definitiva qualora il proprietario non li abbia reclamati entro 60 giorni dall'accalappiamento.
  • In forma temporanea, prima che sia decorso il termine di 60 giorni dall'accalappiamento, solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro il termine predetto (previo pagamento delle spese sostenute, documentabili).
  • All'atto dell'affido a privati viene compilata una apposita scheda.
  • L'affido degli animali è consentito solo a favore del soggetto interessato che sottoscrive la dichiarazione contenuta nella scheda predetta.

Anagrafe canina

SPORTELLO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI
Il Comune di La Loggia, unitamente al Comune di Vinovo, ha attivato una convenzione per l'attività di sensibilizzazione tutela e prevenzione del maltrattamento degli animali d'affezione, mediante l'utilizzo delle Guardie Zoofile dell'E.N.P.A.. La convenzione riguarda i seguenti punti:
  • Servizio di vigilanza e prevenzione contro il maltrattamento degli animali d'affezione;
  • Promozione gestione attività di educazione e sensibilizzazione al randagismo;
  • Censimento e controllo colonie feline e primo soccorso animali vittime d'incidenti o malati;
  • Gestione del servizio di tutela ambientale..
Le guardie zoofile dell'E.N.P.A. forniranno, agli utenti che ne faranno richiesta al n. 339-8636007 o all'indirizzo e-mail ggzz.vinovo@enpa.org, consigli utili ed informazioni relative alla cura ed il benessere degli animali d'affezione (profilassi obbligatorie, nozioni comportamentali sulla detenzione e sul mantenimento degli animali ecc..).
 
L'ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA
La nuova Legge Regionale n° 18 del 19/07/2004 abroga la Legge Regionale n°20 del 13/04/1992.

Cosa dispone la nuova Legge con decorrenza dalla data del 05/11/2004:

a) La gestione dell'Anagrafe Canina (emigrazioni, immigrazioni, decessi, iscrizioni, etc) viene trasferita all'A.S.L. TO5 di Via Pastrengo n° 2 Moncalieri (TO) - tel. 011/6930420 - fax 011/6930430;

b) il cane viene identificato tramite microchip anziché con il tatuaggio che non verrà piu' effettuato. Il Microchip viene applicato tra l'orecchio sinistro e la spalla del cane;

c) L'iscrizione del cane avviene contestualmente all'applicazione del microchip e può essere effettuata:
- Presso il servizio veterinario dell' A.S.L TO5 (previo appuntamento telefonico);
- Presso ambulatorio veterinario privato;

d) Entro il 60° giorno dalla nascita il cane o la cucciolata deve essere microchippata;

e) Presso la Polizia Municipale, in ossequio alla nuova normativa, ci si dovrà recare esclusivamente per:
- denunce di smarrimento dell'animale, che il cittadino è tenuto a presentare entro tre giorni dall'evento alla Polizia Municipale del Comune ove è detenuto il cane;
- Segnalazioni di eventuali cani randagi rinvenuti vaganti sul territorio comunale;

f) Gli Uffici Comunali NON sono tenuti alla compilazione della scheda d'iscrizione, pertanto gli interessati devono rivolgersi unicamente agli indirizzi di cui sopra, tranne che per i cani già iscritti e tatuati con il vecchio sistema.

E' a cura del proprietario, anche per il tramite dell'eventuale diverso detentore, comunicare all'A.S.L. entro 15 giorni:
  • la cessione definitiva;
  • la morte;
  • eventuali variazioni della sede di detenzione dell'animale.
L'identificazione del cane comprende l'apposizione del microchip nonchè la registrazione su apposita scheda delle generalità del proprietario, dell'eventuale detentore e la sede di detenzione. Dopo l'inserimento dei dati nella banca informatizzata regionale, copia della scheda è consegnata al proprietario dell'animale e la matrice è depositata agli atti del servizio veterinario.

MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DEL MICROCHIP
PRESSO IL SERVIZIO VETERINARIO DELL'ASL TO5 - DI MONCALIERI
I cittadini di La Loggia in possesso di un cane non ancora censito, dovranno prendere appuntamento, anche telefonico al Servizio Veterinario dell'ASL di:
Moncalieri (TO) utenza telefonica 011/6930420;
Chieri (TO) utenza telefonica 011/9412970;
Carmagnola (TO) utenza telefonica 011/9721610;
Castelnuovo Don Bosco (TO) utenza telefonica 011/9927253;
per l'apposizione del microchip.

Recarsi, con il proprio animale, come da appuntamento prefissato, presso i luoghi indicati e all'orario prestabilito, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, nonché codice fiscale, indispensabili per la registrazione nella banca dati informatizzata regionale.

Per eventuali ulteriori informazioni in merito agli adempimenti di legge ci si potrà rivolgere al locale Comando Polizia Municipale in orario d'ufficio, all'utenza telefonica 011/9629120 o inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica vigilanza@comune.laloggia.to.it

Sito web dell’anagrafe canina regionale: La Regione Piemonte - Settore Prevenzione Veterinaria - ha istituito un  sito di pubblico accesso, all’indirizzo http://www.arvetpiemonte.it, che consente ai cittadini di conoscere le informazioni e i servizi che la pubblica amministrazione offre nel settore degli animali da affezione.


MISURE DI PREVENZIONE CONTRO LA RABBIA
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale "Profilassi della rabbia: dichiarazione di stato di pre-allerta e misure urgenti di prevenzione".

Lo stato di preallerta e misure urgenti di prevenzione, per la profilassi della rabbia, su tutto il territorio regionale, istituito con Decreto n. 41 in data 03 giugno 2010, dal Presidente della Giunta Regionale, è dovuto alla presenza della rabbia silvestre nel Nord Est italiano. 

Misure di profilassi straordinarie che vanno ad integrare le misure ordinarie di lotta al randagismo, di prevenzione delle morsicature e di tutela sanitaria che l'A.S.L TO5 per mezzo della Struttura Complessa Sanità Animale applica già correntemente.

Nel precisare che la situazione epidemiologica della rabbia silvestre in Piemonte non desta allo stato attuale preoccupazione, ogni richiesta di chiarimento o informazione andrà indirizzata allo sportello animali d'affezione in via Pastrengo n.2 a Moncalieri (TO), orario di apertura dalle 10 alle 12, dal Lunedì al Venerdì Tel. 011-6930420 Fax. 011-6930430, e-mail anagrafe.canina@aslto5.piemonte.it.

Detenzione di animali esotici

In genere sarebbe da evitare in quanto trattasi di animali a cui viene privato il diritto di vivere nel proprio habitat naturale, costringendolo a vivere in condizioni ambientali e climatiche del tutto estranee alla propria natura.

La legge non ne vieta la detenzione e per dovere di informazione si forniscono le seguenti principali indicazioni:
  • la detenzione di animali esotici, che devono essere forniti della documentazione di origine, è soggetta ad un'autorizzazione rilascita dal Sindaco, per ottenerla bisogna rivolgersi preventivamente al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio (L.R. 43/86);
  • l'animale non deve appartenere a specie protette, il commercio delle quali è vietato;
  • il detentore deve disporre di spazi e di strutture che consentano il rispetto delle esigenze etologiche e fisiologiche dell'animale, nonchè garantiscano, in caso di animali pericolosi, la sicurezza altrui.

Gatti randagi e colonie feline

Se in uno spazio privato, ad esempio un cortile condominiale, si insedia un gruppo di gatti randagi, la gestione ed il controllo della colonia sono a responsabilità dei condomini interessati ad eventuali risoluzioni in materia di igiene. Nel caso invece di colonie feline esistenti in spazi pubblici è il Comune a dover provvedere alla risoluzione di eventuali problemi igienico sanitari. E' comunque severamente vietato maltrattare i gatti che vivono in libertà.

E' consentita la cattura di gatti randagi solo al personale addestrato, appositamente incaricato dal Comune e solo in conseguenza di valutazioni igienico-sanitarie svolte dalle A.S.L.

PASSAPORTO PER CANI, GATTI E FURETTI
Cani, gatti e furetti, che dovranno accompagnare il proprietario all'estero, dovranno essere muniti di PASSAPORTO PER GLI ANIMALI DOMESTICI, riportante i dati anagrafici dell'animale, con gli estremi del tatuaggio o del microchip e la fotografia (facoltativa), nonché i dati sanitari come la certificazione delle vaccinazioni, delle visite e di altre indicazioni sullo stato di salute dell'animale.

Per ottenere il passaporto, il proprietario dovrà presentarsi al Servizio Veterinario dell'A.S.L di residenza con il proprio animale, munito di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale, nonché, per i cani, del certificato di iscrizione all'anagrafe canina regionale ed alla identificazione con tatuaggio leggibile o microchip.

Le modalità per il rilascio del passaporto sono consultabili sul sito ufficiale della Regione Piemonte

Ritrovamento e maltrattamento animali

INCIDENTI CHE COINVOLGONO ANIMALI E RITROVAMENTO DI ANIMALI MORTI

In caso di incidenti che vedano coinvolti animali domestici vaganti, il cittadino è tenuto a farne segnalazione presso il Servizio di Vigilanza urbana che si occuperà di far recuperare l'animale, oppure soccorrerlo, rintracciare l'eventuale proprietario tramite il servizio veterinario dell'A.S.L.

Nel caso l'animale coinvolto sia selvatico, bisogna contattare immediatamente il servizio "tutela fauna e flora" della Provincia competente per territorio. Esso provvederà agli adempimenti di competenza. Anche in tali casi è comunque possibile contattare il locale servizio di Vigilanza urbana.

Chiunque rinvenga animali morti ha l'obbligo di segnalarlo al Servizio Vigilanza urbana


MALTRATTAMENTO DI ANIMALI (Art. 727 del codice penale)
La legge n.473 del 22 novembre 1993 modifica il contenuto dell'art. 727. La nuova formulazione di questo articolo prevede che:

- Chi maltratta animali senza necessità o li adopera in spettacoli o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura, valutata anche secondo le necessità etologiche della specie, o li abbandona, paga con l'ammenda da 2 milioni a 10 milioni di lire.

- Aggravanti e aumenti di pena se nell'ambito del commercio, dell'allevamento, dello spettacolo, della mattazione e del trasporto vengono impiegati mezzi dolorosi. Pena aumentata anche nel caso in cui l'animale muoia.

- Pene accessorie: in caso di recidiva, di spettacoli con sevizie, di morte dell'animale, e' prevista anche la pubblicazione della sentenza, la sospensione o il ritiro della licenza di conduzione o commercio di animali (a seconda della gravita' dei maltrattamenti).

- Le scommesse clandestine, abbinate ai maltrattamenti fanno aumentare la pena della meta' e comportano la sospensione per 12 mesi della licenza.
Purtroppo non sono ancora previste pene detentive, per ora.
Il nuovo articolo 727 C.P. resta reato. Non e' stato infatti depenalizzato. Questo e' un punto fondamentale, perche' se fosse stato depenalizzato si sarebbe trasformato in una semplice infrazione amministrativa di ordine pecuniario, senza procedimento penale e soprattutto senza le possibilita' di intervento preventivo consentito per mezzo della polizia giudiziaria sulla base del codice di procedura penale (perquisizioni, ispezioni, sequestri, etc.).

Denuncia smarrimento cane

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri