Chi può richiederlo: I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, DEL COMUNE DI RESIDENZA DI UNO DI LORO o DEL COMUNE PRESSO CUI E' ISCRITTO O TRASCRITTO L'ATTO DI MATRIMONIO, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo · di separazione personale · ovvvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, di scioglimento del matrimonio civile · di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, · nonchè di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Il Comune in cui è "iscritto" l'atto di matrimonio è il Comune nel quale è stato celebrato il matrimonio con rito civile. E' Comune in cui è stato "trascritto" l'atto di matrimonio il Comune in cui è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso (concordatario o di altri culti religiosi) (il Comune in cui è stato celebrato il matrimonio) o il Comune in Italia in cui è stato trascritto il matrimonio celebrato all'estero
A chi è destinato: Le disposizioni di cui sopra NON SI APPLICANO IN PRESENZA · di figli minori, · di figli maggiorenni : incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o economicamente non autosufficienti. La condizione d'incapacità dei figli maggiorenni, va riferita al tradizionale regime previsto dal Codice Civile dell'incapacità di agire ed ai correlati istituti della tutela, della curatela, dell'amministrazione di sostegno. La disposizione predetta, in forza della quale è escluso il presente procedimento art. 12 davanti all'Ufficiale dello Stato Civile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, va intesa nel senso che è possibile accedere al procedimento in tutti i casi in cui i coniugi che chiedono la separazione o il divorzio, nonché la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già intervenuti, non abbiano figli in comune che si trovino nelle condizioni sopra richiamate. Non osta, invece, l'eventuale presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, non comuni ma di uno soltanto dei coniugi richiedenti.
Modalità di Attivazione: Comunicazione / Dichiarazione
Come si richiede: Vedi allegato
Tempi: Entro 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione completa di tutta la sua documentazione si procede all'atto di accordo che andrà successivamente confermato non prima di 30 giorni. Silenzio assenso
Silenzio d'Assenso: No
Spese a carico dell'Utente: Versamento di euro 16,00 presso la Tesoreria Comunale quale diritto fisso procedura.
Documentazione da Presentare: - Comunicazione di volontà alla separazione, divorzo, modifica condizioni di separazione e divorzio; - copia integrale della sentenza di separazione giudiziale o del provvedimento di omologa della separazione consensuale emessi dal Tribunale (non necessaria se il divorzio segue a separazione già avvenuta presso il Comune con accordo) - attestazione avvenuto versamento del diritto fisso di euro 16,00
Strumenti di tutela previsti dalla legge a favore dell’interessato: Ricorso al Tribunale Ordinario in caso di rifiuto scritto rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile.