Chi può richiederlo: Uno degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi ed ha autenticato la sottoscrizione è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso avvocato dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5 del citato D.L. 12.09.2014, n. 132 convertito nella Legge 10.11.2014, n. 162 e relative all'autografia delle firme e alla conformità dell'atto alle norme imperative e all'ordine pubblico. Il Comune in cui è "iscritto" l'atto di matrimonio è il Comune nel quale è stato celebrato il matrimonio con rito civile. E' Comune in cui è stato "trascritto" l'atto di matrimonio il Comune in cui è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso (concordatario o di altri culti religiosi) (il Comune in cui è stato celebrato il matrimonio) o il Comune in Italia in cui è stato trascritto il matrimonio celebrato all'estero.
A chi è destinato: Leggere attentamente le istruzioni sotto allegate.
Modalità di Attivazione: Comunicazione / Dichiarazione
Come si richiede: Vedi allegato
Tempi: Entro 30 giorni dalla data di presentazione della trasmissione della convenzione di negoziaziazione assistita completa di nulla osta del Procuratore della Repubblica o di autorizzazione del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale.
Silenzio d'Assenso: No
Spese a carico dell'Utente: ESENTE DA PAGAMENTI.
Modalità di Pagamento: ----
Documentazione da Presentare: - Convenzione di negoziaziazione assistita completa di nulla osta del Procuratore della Repubblica o di autorizzazione del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale.
Strumenti di tutela previsti dalla legge a favore dell’interessato: Ricorso al Tribunale Ordinario in caso di rifiuto scritto rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile.
Riferimenti Legislativi(Normativa): Art. 6 del D.L. 12.09.2014, n. 132 convertito nella Legge 10.11.2014, n. 162