Separazione-Divorzio: Convenzione di negoziazione assistita da Avvocati

Dettagli del documento

Descrizione

Convenzione di negoziazione assistita da avvocati per le soluzioni consensuali - di separazione personale, - di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso - di scioglimento del matrimonio civile, - di modifica delle condizioni di separazione

Informazioni

Chi può richiederlo:

Uno degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi ed ha autenticato la sottoscrizione è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso avvocato dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5 del citato D.L. 12.09.2014, n. 132 convertito nella Legge 10.11.2014, n. 162 e relative all'autografia delle firme e alla conformità dell'atto alle norme imperative e all'ordine pubblico. Il Comune in cui è "iscritto" l'atto di matrimonio è il Comune nel quale è stato celebrato il matrimonio con rito civile. E' Comune in cui è stato "trascritto" l'atto di matrimonio il Comune in cui è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso (concordatario o di altri culti religiosi) (il Comune in cui è stato celebrato il matrimonio) o il Comune in Italia in cui è stato trascritto il matrimonio celebrato all'estero.

A chi è destinato:

Leggere attentamente le istruzioni sotto allegate.

Modalità di Attivazione:

Comunicazione / Dichiarazione

Come si richiede:

Vedi allegato

Tempi:

Entro 30 giorni dalla data di presentazione della trasmissione della convenzione di negoziaziazione assistita completa di nulla osta del Procuratore della Repubblica o di autorizzazione del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale.

Silenzio d'Assenso:

No

Spese a carico dell'Utente:

ESENTE DA PAGAMENTI.

Modalità di Pagamento:

----

Documentazione da Presentare:

- Convenzione di negoziaziazione assistita completa di nulla osta del Procuratore della Repubblica o di autorizzazione del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale.

Strumenti di tutela previsti dalla legge a favore dell’interessato:

Ricorso al Tribunale Ordinario in caso di rifiuto scritto rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Riferimenti Legislativi(Normativa):

Art. 6 del D.L. 12.09.2014, n. 132 convertito nella Legge 10.11.2014, n. 162

Creazione

Inserito sul sito il giovedì 04 giugno 2015 alle ore 16:52:00 per numero giorni 3437

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